A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 13 della legge 203/2024 (in vigore dal 12 gennaio 2025), sono state aggiornate le regole relative al patto di prova nei rapporti di lavoro.
Il patto di prova ha lo scopo di tutelare entrambe le parti del rapporto: consente al lavoratore di valutare l’esperienza proposta e al datore di verificare competenze, capacità e integrazione del dipendente.
Le principali novità sono:
- Durata massima: il periodo di prova non può superare i 6 mesi, salvo previsioni diverse nei contratti collettivi.
- Contratti a termine: la prova è proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni:
- 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario;
- durata minima 2 giorni e massima 15 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- massima 30 giorni per contratti tra 6 e 12 mesi.
- Divieto di nuovo periodo di prova: in caso di rinnovo del contratto per le stesse mansioni, non è ammesso un nuovo patto di prova.
- Sospensione del periodo di prova: eventi come malattia, infortunio o congedi obbligatori sospendono e prolungano il periodo di prova per il tempo dell’assenza.
Vi invitiamo a verificare attentamente la corretta applicazione di tali disposizioni nei contratti di lavoro.
Per ogni chiarimento, il team di AFG Advisory è a vostra completa disposizione.