Novità TFR: No all’anticipo mensile in busta paga

Con la recente nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) deve essere erogato esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo le specifiche ipotesi di anticipazione previste dalla legge (ad esempio: spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa).

L’erogazione mensile del TFR in busta paga, prevista eccezionalmente dalla legge 190/2014 e limitata al periodo 2015-2018, non è più consentita. Qualsiasi accordo collettivo o individuale che preveda il pagamento mensile del TFR è considerato illegittimo: in tal caso, le somme verrebbero trattate come retribuzione ordinaria, soggetta a contribuzione piena.

In caso di accertamento da parte del personale ispettivo:

  • il datore di lavoro dovrà accantonare correttamente le quote di TFR anticipate;
  • in caso di mancata regolarizzazione, si applicherà una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o per supportarvi nell’adeguamento alle disposizioni vigenti.