Fondo di garanzia Terzo Settore: copertura all’80% sui finanziamenti

Il Fondo di garanzia Terzo Settore apre una nuova possibilità di accesso al credito per associazioni, fondazioni e altri enti non profit. Dal 21 settembre 2026 è infatti operativa una Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI destinata agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS ma non al REA.

La misura permette di ottenere una garanzia pubblica gratuita pari all’80% su singole operazioni finanziarie di importo fino a 60.000 euro.

Non si tratta di un contributo a fondo perduto e il Fondo non eroga direttamente denaro all’ente: la garanzia interviene invece sul finanziamento concesso da una banca o da un intermediario, riducendo la quota di rischio sostenuta dal soggetto finanziatore.

La nuova Sezione speciale è operativa dal 21 settembre 2026 e dispone di una dotazione di 10 milioni di euro. Secondo il Ministero del Lavoro, le risorse potrebbero consentire di attivare finanziamenti complessivi per circa 160 milioni di euro.

Fondo di garanzia Terzo Settore 2026: cosa cambia

La principale novità non consiste nella nascita del Fondo di garanzia in sé, già utilizzato per facilitare l’accesso al credito di imprese e altri soggetti ammessi, ma nell’estensione strutturale dello strumento a una categoria di enti che fino ad ora poteva rimanerne esclusa.

La nuova Sezione è infatti specificamente destinata agli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che non risultano iscritti al Repertorio economico amministrativo (REA).

Questo elemento è importante perché permette di distinguere immediatamente chi beneficia della novità.

Gli enti già iscritti al REA, tra cui rientrano molte cooperative sociali, potevano infatti già accedere al Fondo secondo la disciplina prevista. La nuova Sezione interviene invece per ampliare la platea dei soggetti che possono utilizzare la garanzia pubblica.

Chi può accedere al Fondo di garanzia Terzo Settore

La nuova Sezione speciale riguarda:

  • gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e non iscritti al REA;
  • gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non iscritti al RUNTS e al REA.

Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti devono essere indicati nella richiesta anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la Prefettura presso il cui Registro delle persone giuridiche l’ente risulta iscritto.

La prima verifica da compiere per un’associazione, una fondazione o un altro ETS interessato alla misura è quindi molto concreta: controllare la propria posizione nei registri e capire se l’ente rientra effettivamente nella platea della nuova Sezione speciale.

Garanzia pubblica all’80%: come funziona

Per le operazioni ammesse, la garanzia diretta copre l’80% della singola operazione finanziaria.

Questo significa, ad esempio, che su un finanziamento di 50.000 euro la copertura della garanzia pubblica può arrivare a 40.000 euro.

Su un’operazione di importo massimo pari a 60.000 euro, la garanzia diretta può invece raggiungere 48.000 euro.

La copertura dell’80% è prevista anche per la riassicurazione, nei limiti e secondo le modalità definite dalle disposizioni operative del Fondo.

Per le operazioni di liquidità in garanzia diretta c’è inoltre una differenza significativa rispetto alla disciplina ordinaria: per questi nuovi beneficiari la copertura passa dal 50% ordinariamente previsto all’80%.

Finanziamenti fino a 60.000 euro, ma il limite riguarda la singola operazione

Uno degli aspetti più interessanti della misura riguarda il limite di importo.

La Sezione speciale può intervenire su singole operazioni finanziarie di valore non superiore a 60.000 euro.

Questo non significa però che ogni ente possa ottenere una sola garanzia fino a quella cifra.

Il Ministero del Lavoro precisa infatti che uno stesso ente può ottenere la garanzia su più operazioni finanziarie, purché ciascuna rispetti le condizioni previste per l’accesso al Fondo.

È una distinzione importante soprattutto per gli enti che programmano investimenti o esigenze finanziarie differenti nel corso del tempo.

La garanzia per gli ETS è gratuita

L’intervento della Sezione speciale viene concesso a titolo gratuito.

I premi di garanzia che sarebbero normalmente dovuti vengono infatti posti a carico della stessa Sezione speciale.

Per gli enti interessati significa poter beneficiare della copertura pubblica senza sostenere direttamente il relativo costo.

Un’altra particolarità è l’assenza dell’applicazione del modello di valutazione normalmente utilizzato dal Fondo per queste operazioni fino a 60.000 euro.

Questo, però, non significa che il finanziamento venga concesso automaticamente.

Garanzia pubblica non significa finanziamento automatico

È probabilmente il punto più importante da chiarire.

Il Fondo di garanzia Terzo Settore non sostituisce la banca e non concede direttamente il finanziamento.

La garanzia pubblica tutela una parte del credito concesso dall’intermediario, ma il soggetto finanziatore continua a svolgere la propria istruttoria e a valutare la sostenibilità dell’operazione.

L’assenza del modello di valutazione del Fondo non elimina quindi la valutazione creditizia effettuata dalla banca o dall’intermediario.

La garanzia può rendere più agevole l’accesso al credito perché riduce il rischio assunto dal finanziatore, ma non determina un diritto automatico all’erogazione.

Non è un contributo a fondo perduto

La nuova misura non deve essere confusa con un bando o con un’agevolazione che preveda l’erogazione diretta di un contributo.

L’ente riceve un finanziamento che deve essere restituito secondo le condizioni concordate con il soggetto finanziatore.

L’intervento pubblico riguarda invece la garanzia collegata al finanziamento.

In altre parole:

finanziamento: viene erogato dalla banca o dall’intermediario e deve essere restituito;

garanzia: copre fino all’80% dell’operazione finanziaria ammessa;

contributo a fondo perduto: non è previsto da questa misura.

Questa distinzione diventa particolarmente importante quando si valuta come finanziare un progetto: garanzie, finanziamenti e contributi possono infatti svolgere funzioni diverse all’interno dello stesso piano finanziario.

Perché il Fondo può essere utile ad associazioni e fondazioni

Gli Enti del Terzo Settore possono trovarsi a sostenere spese prima di ricevere contributi, quote, rimborsi o altre entrate previste.

In altri casi può essere necessario finanziare un investimento, avviare un nuovo servizio o sostenere temporaneamente un progetto senza disporre immediatamente di tutta la liquidità necessaria.

In questo contesto, l’accesso al credito può diventare uno strumento complementare rispetto alla ricerca di bandi e contributi.

La presenza della garanzia pubblica può ridurre il rischio dell’operazione per il finanziatore e migliorare le condizioni entro cui viene valutata una richiesta di credito.

Per questo motivo è utile analizzare la nuova misura non come un incentivo isolato, ma insieme agli altri strumenti di finanza agevolata disponibili per l’ente. Finanza Agevolata AFG Advisory

Come richiedere la garanzia

L’ente beneficiario non presenta direttamente la domanda al Fondo.

Come avviene per il Fondo di garanzia per le PMI, la richiesta viene collegata all’operazione finanziaria e trasmessa attraverso il soggetto finanziatore o il soggetto garante.

Il MIMIT specifica infatti che, per la garanzia diretta, il beneficiario si rivolge alla banca richiedendo il finanziamento e l’acquisizione della garanzia del Fondo; in alternativa possono intervenire soggetti garanti come i Confidi secondo le modalità previste.

Prima di procedere è quindi opportuno verificare:

  • iscrizione dell’ente al RUNTS;
  • eventuale iscrizione o meno al REA;
  • importo dell’operazione;
  • natura e sostenibilità del finanziamento richiesto;
  • intermediario attraverso il quale effettuare l’operazione;
  • documentazione necessaria all’istruttoria.

Fondo di garanzia Terzo Settore e cooperative sociali

La nuova misura non deve essere presentata come una nuova apertura indistinta a tutte le cooperative.

Per gli ETS già presenti nel REA, infatti, l’accesso al Fondo di garanzia era già previsto.

Per una cooperativa sociale diventa quindi essenziale verificare la propria posizione e individuare il regime di accesso applicabile, evitando di confondere l’operatività ordinaria del Fondo con la nuova Sezione destinata agli ETS non iscritti al REA.

Una nuova leva finanziaria per il Terzo Settore

La Sezione speciale modifica soprattutto le possibilità a disposizione di quegli enti che fino ad oggi potevano incontrare un ostacolo nell’accesso alla garanzia per la propria configurazione giuridica e amministrativa.

Con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, copertura fino all’80%, gratuità della garanzia e operazioni fino a 60.000 euro, il nuovo strumento può diventare una leva da considerare nella programmazione finanziaria degli ETS.

La convenienza dell’operazione deve però essere valutata caso per caso, tenendo conto della struttura economica dell’ente, del progetto da finanziare e della sua capacità di sostenere il rimborso.

AFG Advisory affianca Enti del Terzo Settore, cooperative e organizzazioni non profit nell’analisi delle opportunità finanziarie e agevolative e nella verifica degli strumenti più coerenti con i progetti da realizzare.

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Contatta AFG Advisory per verificare requisiti, caratteristiche dell’operazione e possibili strumenti di finanziamento.

Fonti ufficiali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Fondo di garanzia – Sezione speciale Enti del Terzo Settore”, 22 settembre 2026. Consulta la comunicazione ufficiale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Sezione speciale Enti del Terzo Settore”. Consulta la scheda della misura

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, “Fondo di Garanzia. Avvio operatività della Sezione speciale enti Terzo settore”, 21 settembre 2026. Consulta l’avviso MIMIT